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Studio di Consulenza del Lavoro

Dott.ssa Mirella Piccinin


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LIA 2025: le novità a partire da giugno 2025

Dott.ssa Mirella Piccinin 2021 @ ALL RIGHT RESERVED

Dall’anno d’imposta 2025 è stata ridotta l’aliquota massima prevista per la prima “seconda casa”: i Comuni non potranno applicare un’aliquota superiore allo 0,70 per cento. Il codice tributo è il 5901.
Al fine di poter utilizzare l'aliquota agevolata, sarà necessario, a pena di decadenza, comunicare telematicamente il fabbricato abitativo scelto come prima “seconda casa”.

 

Dall’anno d’imposta 2025 è stata ulteriormente ridotta l’aliquota massima prevista per i fabbricati strumentali all’attività economica; i Comuni non potranno applicare un’aliquota superiore allo 0,86 per cento. Per poter accedere all’aliquota per tali fabbricati è necessario dichiarare la strumentalità del fabbricato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento.

 

 

REDDITI 2025:

scadenze e  adempimenti

🗓 Proroga dei versamenti fiscali per soggetti ISA, minimi e forfettari

Il recente Decreto Fiscale ha disposto la proroga dei termini per il versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 delle imposte derivanti dalle dichiarazioni relative a:

  • Redditi
  • Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
  • Imposta sul valore aggiunto (IVA)

📌 Chi può beneficiare della proroga 
Professionisti e imprese di piccole dimensioni che svolgono attività soggette agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) potranno usufruire della proroga dei versamenti, con le seguenti scadenze:

  • Entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione
  • Oppure entro il 20 agosto 2025, con una maggiorazione dello 0,40%

💰 Imposte e contributi interessati dalla proroga

  • Saldo 2024: IRPEF / IRES / IVA
  • Acconto 2025: IRPEF / IRES
  • Addizionali IRPEF
  • Cedolare secca
  • Acconto del 20% su redditi soggetti a tassazione separata
  • IVIE / IVAFE
  • Imposta sostitutiva sul maggior reddito per chi ha aderito al concordato
  • Contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS)
  • Diritto annuale CCIAA

Se vuoi, posso anche aiutarti a trasformare questo testo in una comunicazione per clienti o in una nota informativa. Fammi sapere lo stile o il tono che preferisci.

La legge 106/2025 in sintesi.

 

La Legge n. 106 del 2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, introduce importanti tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, croniche o invalidanti, anche rare, con invalidità pari o superiore al 74%.

🧑‍⚕️ Principali novità introdotte

  • Congedo speciale fino a 24 mesi 
    I lavoratori dipendenti possono richiedere un congedo continuativo o frazionato, non retribuito, durante il quale conservano il posto di lavoro. Non possono svolgere altre attività lavorative e il periodo non è utile ai fini previdenziali, ma può essere riscattato volontariamente.
  • Permessi retribuiti aggiuntivi 
    Dal 1° gennaio 2026, sono previste 10 ore annue di permesso retribuito per cure mediche frequenti. Questo diritto è esteso anche ai lavoratori con figli minori affetti dalle stesse patologie.
  • Smart working prioritario 
    Al termine del congedo, il lavoratore ha diritto prioritario al lavoro agile, se compatibile con le mansioni svolte.
  • Tutele per lavoratori autonomi 
    È prevista la sospensione dell’attività fino a 300 giorni l’anno per chi lavora in modo continuativo per un committente.
  • Certificazione medica semplificata 
    Le patologie devono essere certificate da medici operanti in strutture pubbliche o private accreditate. Si possono usare i dati del Sistema Tessera Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico per le verifiche.

Questa legge si affianca ad altre normative come la Legge 104 e la Legge 68/99, ma introduce misure aggiuntive e specifiche per chi affronta situazioni di salute particolarmente gravi.

FRINGE BENEFIT  2025

Nuove risposte dall' Agenzia delle entrate

 

Con la Risposta 195/2025, l'AdE afferma che non è applicabile il regime agevolato ex art. 51TUIR ai benefit aziendali allorquando concessi in sostituzione   di indennità soppresse. Questo anche se conseguenza di rinnovo contrattuale rivolto a un gruppo omogeneo di lavoratori. La conseguenza è che le somme così individuate e sostituite mantengono la connotazione retributiva e quindi soggette a tassazione ordinaria.